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	<title>Selvaggio web &#187; informazione</title>
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		<title>I giornalisti lo fanno online</title>
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		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 19:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selvaggio Web]]></category>
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		<description><![CDATA[Scritto da Claudio Tamburrino L&#8217;informazione sta cambiando, così come il lavoro dei suoi professionisti. Ma quanto sono diventati influenti i social media? Similmente a quanto stanno provando a testare sul campo i cinque giornalisti francofoni isolati in una fattoria, così un sondaggio condotto dalla George Washington University e Cision (società di analisi) tra i giornalisti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Scritto da Claudio Tamburrino</em></p>
<p><em>L&#8217;informazione sta cambiando, così come il lavoro dei suoi  professionisti. Ma quanto sono diventati influenti i social media?</em></p>
<p>Similmente a quanto<a href="http://selvagg.it/selvaggio-web/le-cinque-giornate-dei-social-network/" target="_self"> stanno provando</a> a testare sul campo i cinque  giornalisti francofoni isolati in una fattoria, così un <a href="http://us.cision.com/journalist_survey_2009/GW-Cision_Media_Report.pdf" target="_blank">sondaggio</a> condotto dalla George Washington  University e Cision (società di analisi) tra i giornalisti della carta  stampata e quelli del Web, ha tentato di delineare la propensione  all&#8217;utilizzo dei social media e la loro considerazione come fonte da  parte dei professionisti dell&#8217;informazione.</p>
<p>Nove su dieci  affermano di utilizzare i blog per le proprie ricerche, due terzi  utilizzano anche i social network, poco più della metà Twitter.</p>
<p>I  giornalisti stessi riconoscono (o almeno l&#8217;84 per cento) maggiore  affidabilità alle notizie dei mezzi di informazione tradizionale  rispetto alle notizie indipendentemente veicolate dai social media. Sia  per l&#8217;affidabilità delle fondi sia per il lavoro di contestualizzazione  che riesce a fare un professionista dell&#8217;informazione.</p>
<p style="text-align: center;"><code></code></p>
<p>Il ruolo dei Social media, poi, non si limita a questo, come nel <a href="http://punto-informatico.it/2782679/PI/News/sky-news-voleranno-tecno-fringuelli.aspx" target="_blank">caso</a> di <em>Sky News</em> che ha reso obbligatori  sui computer della sua redazione britannica TweetDeck, in modo da tenere  sempre aggiornati i cinguettii.</p>
<p>In ogni caso il 45 per cento dei  giornalisti intervistati riconosce almeno una certa importanza agli  epigoni di Twitter e ai blog. Con la principale conseguenza che <a href="http://www.cjr.org/the_kicker/survey_majority_of_journalists.php" target="_blank">cambiano</a> anche le specificità del lavoro del  giornalista: da un lato diminuisce la necessità di interazioni sociali,  dall&#8217;altro si sviluppano specificità (esperti di relazioni pubbliche)  utilizzate dagli editori per colmare il gap e arrivare dove si fermano i  giornalisti.</p>
<p><a href="http://punto-informatico.it/2795562/PI/News/giornalisti-fanno-online.aspx" target="_blank"><em>Punto-informatico</em></a></p>
<p>[wordbay]“pc”[/wordbay]</p>
<p><em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
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		<title>C&#039;era una volta la libertà di informazione in Rete</title>
		<link>http://www.selvagg.it/2010/01/cera-una-volta-la-liberta-di-informazione-in-rete/</link>
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		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 21:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disinformazione]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
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		<description><![CDATA[Il 14 settembre scorso è stato assegnato alla Commissione Giustizia della Camera un disegno di legge a firma degli Onorevoli Pecorella e Costa attraverso il quale si manifesta l&#8217;intenzione di rendere integralmente applicabile a tutti i &#8220;siti internet aventi natura editoriale&#8221; l&#8217;attuale disciplina sulla stampa. Sono bastati 101 caratteri, spazi inclusi, all&#8217;On. Pecorella per surclassare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-961" title="images" src="http://selvagg.it/wp-content/uploads/images.jpg" alt="images" width="92" height="118" /></p>
<p>Il 14 settembre scorso è stato assegnato  alla Commissione Giustizia della Camera un <a href="http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0027640.pdf" target="_blank">disegno di legge</a> a firma degli Onorevoli Pecorella e  Costa attraverso il quale si manifesta l&#8217;intenzione di rendere  integralmente applicabile a tutti i &#8220;siti internet aventi natura  editoriale&#8221; l&#8217;attuale disciplina sulla stampa.</p>
<p>Sono bastati 101  caratteri, spazi inclusi, all&#8217;On. Pecorella per surclassare il Ministro  Alfano che, prima dell&#8217;estate, aveva inserito nel <a href="http://punto-informatico.it/cerca.aspx?s=ddl+intercettazioni&amp;t=4" target="_blank">DDL intercettazioni</a> una disposizione volta ad  estendere a tutti i &#8220;siti informatici&#8221; l&#8217;obbligo di rettifica previsto  nella vecchia legge sulla stampa e salire, così, sulla cima più alta  dell&#8217;Olimpo dei parlamentari italiani che minacciano &#8211; per scarsa  conoscenza del fenomeno o tecnofobia &#8211; la libertà di comunicazione delle  informazioni ed opinioni così&#8230;    come sancita all&#8217;art. 11 della Dichiarazione Universale dei Diritti  dell&#8217;Uomo e del Cittadino e all&#8217;art. 21 della Costituzione. Con una  previsione di straordinaria sintesi e, ad un tempo, destinata &#8211; se  approvata &#8211; a modificare, per sempre, il livello di libertà di  informazione in Rete, infatti, l&#8217;On. Pecorella intende aggiungere un  comma all&#8217;art. 1 della Legge sulla stampa &#8211; la <a href="http://www.interlex.it/testi/l48_47.htm" target="_blank">legge n.  47 dell&#8217;8 febbraio 1948</a>, scritta dalla stessa Assemblea Costituente &#8211;  attraverso il quale prevedere che l&#8217;intera disciplina sulla stampa  debba trovare applicazione anche &#8220;ai siti internet aventi natura  editoriale&#8221;.</p>
<p>Si tratta di un autentico terremoto nella disciplina  della materia che travolge d&#8217;un colpo questioni che impegnano da anni  gli addetti ai lavori in relazione alle condizioni ed ai limiti ai quali  considerare applicabile la preistorica legge sulla stampa anche alle  nuove forme di diffusione delle informazioni in Rete.<br />
Ma andiamo con  ordine.</p>
<p style="text-align: center;"><code></code></p>
<p style="text-align: justify;">Quali sono i &#8220;siti internet aventi  natura editoriale&#8221; cui l&#8217;On. Pecorella vorrebbe circoscrivere  l&#8217;applicabilità della disciplina sulla stampa?<br />
Il DDL non risponde a  questa domanda, creando così una situazione di pericolosa ed  inaccettabile <strong>ambiguità</strong>.<br />
Nell&#8217;Ordinamento, d&#8217;altro  canto, l&#8217;unica definizione che appare utile al fine di cercare di  riempire di significato l&#8217;espressione &#8220;sito internet avente natura  editoriale&#8221; è quella di cui al comma 1 dell&#8217;art. 1 della <a href="http://www.camera.it/parlam/leggi/01062l.htm" target="_blank">Legge  n. 62 del 7 marzo 2001</a> &#8211; l&#8217;ultima riforma della disciplina  sull&#8217;editoria &#8211; secondo la quale &#8220;<em>Per «prodotto editoriale» (&#8230;) si  intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il  libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o,  comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni  mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o  televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici</em>&#8220;.<br />
Si  tratta, tuttavia, di una definizione troppo generica perché essa possa  limitare effettivamente ed in modo puntuale il novero dei siti internet  definibili come &#8220;aventi natura editoriale&#8221;.</p>
<p>Tutti i siti internet  attraverso i quali vengono diffuse al pubblico notizie, informazioni o  opinioni, dunque, appaiono suscettibili, in caso di approvazione del DDL  Pecorella-Costa, di dover soggiacere alla vecchia disciplina sulla  stampa.<br />
Ce n&#8217;è già abbastanza per pensare &#8211; ritengo a ragione &#8211; che  nulla nel mondo dell&#8217;informazione in Rete, all&#8217;indomani, sarebbe uguale a  prima.<br />
Ma c&#8217;è di più.</p>
<p>Il DDL Pecorella Costa, infatti, si  limita a stabilire con affermazione tanto lapidaria nella formulazione  quanto dirompente negli effetti che &#8220;<em>le disposizioni della presente  legge (n.d.r. quella sulla stampa) si applicano altresì ai siti internet  aventi natura editoriale</em>&#8220;.<br />
La vecchia legge sulla stampa,  scritta nel 1948 dall&#8217;Assemblea Costituente, naturalmente utilizza un  vocabolario e categorie concettuali vecchie di 50 anni rispetto alle  dinamiche dell&#8217;informazione in Rete. Quali sono dunque le conseguenze  dell&#8217;equiparazione tra stampa e web che i firmatari del DDL sembrano  intenzionati a sancire?</p>
<p>Se tale equiparazione &#8211; come suggerirebbe  l&#8217;interpretazione letterale dell&#8217;articolato del DDL &#8211; significa che  attraverso la nuova iniziativa legislativa si intende rendere  applicabili ai siti internet tutte le disposizioni contenute nella legge  sulla stampa, occorre prepararsi al peggio ovvero ad assistere ad un  fenomeno di progressivo esodo di coloro che animano la blogosfera e, più  in generale, l&#8217;informazione online dalla Rete.<br />
Basta passare in  rassegna le disposizioni dettate dalla vecchia legge sulla stampa per  convincersene.<br />
I gestori di tutti i siti internet dovranno, infatti,  pubblicare le informazioni obbligatorie di cui all&#8217;art. 2 della Legge  sulla stampa, procedere alla nomina di un direttore responsabile  (giornalista) in conformità a quanto previsto all&#8217;art. 3, provvedere  alla registrazione della propria &#8220;testata&#8221; nel registro sulla stampa  presso il tribunale del luogo ove &#8220;è edito&#8221; il sito internet così come  previsto all&#8217;art. 5, aver cura di comunicare tempestivamente (entro 15  giorni) ogni mutamento delle informazioni obbligatorie pubblicate e/o  richieste in sede di registrazione (art. 6), incorrere nella &#8220;sanzione&#8221;  della decadenza della registrazione qualora non si pubblichi il sito  entro sei mesi dalla registrazione medesima o non lo si aggiorni per un  anno (art. 7), soggiacere alle norme in tema di obbligo di rettifica  così come disposto dall&#8217;art. 8 che il DDL Pecorella intende modificare  negli stessi termini già previsti nel DDL Alfano e, soprattutto, farsi  carico dello speciale regime di responsabilità aggravata per la  diffusione di contenuti illeciti che, allo stato, riguarda solo chi fa  informazione professionale.<br />
Sono proprio le <strong>disposizioni in  materia di responsabilità</strong> a costituire il cuore del DDL  Pecorella e converrà, pertanto, dedicargli particolare attenzione.</p>
<p>Cominciamo  dalla responsabilità civile.<br />
L&#8217;art. 11 della Legge 47/1948 prevede  che &#8220;<em>Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente  responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il  proprietario della pubblicazione e l&#8217;editore</em>&#8220;. Non è chiaro come il  DDL Pecorella incida su tale previsione ma qualora &#8211; come appare nelle  intenzioni del legislatore &#8211; con l&#8217;espressione &#8220;a mezzo della stampa&#8221;,  domani, si dovrà intendere &#8220;o a mezzo sito internet&#8221;, ciò  significherebbe che i proprietari di qualsivoglia genere di piattaforma  rientrante nella definizione di &#8220;sito internet avente natura editoriale&#8221;  sarebbero sempre civilmente responsabili, in solido con l&#8217;autore del  contenuto pubblicato, per eventuali illeciti commessi a mezzo internet.<br />
Fuor  di giuridichese questo vuol dire aprire la porta ad <strong>azioni  risarcitorie a sei zeri contro i proprietari delle grandi piattaforme di  condivisione</strong> dei contenuti che si ritrovino ad ospitare  informazioni o notizie &#8220;scomode&#8221; pubblicate dai propri utenti. Il  titolare della piattaforma potrebbe non essere più in grado di invocare  la propria neutralità rispetto al contenuto così come vorrebbe la  disciplina europea, giacché la nuova legge fa discendere la sua  responsabilità dalla sola proprietà della piattaforma. Si tratta di una  previsione destinata inesorabilmente a cambiare per sempre il volto  dell&#8217;informazione online: all&#8217;indomani dell&#8217;approvazione del DDL,  infatti, aggiornare una voce su Wikipedia, postare un video servizio su  un canale YouTube o pubblicare un pezzo di informazione su una  piattaforma di blogging potrebbe essere molto più difficile perché,  naturalmente, la propensione del proprietario della piattaforma a  correre un rischio per consentire all&#8217;utente di manifestare liberamente  il proprio pensiero sarà piuttosto modesta.</p>
<p>Non va meglio,  d&#8217;altro canto, sul versante della responsabilità penale.<br />
Blogger e  gestori di siti internet, infatti, da domani, appaiono destinati ad  esser chiamati a <strong>soggiacere allo speciale regime aggravato di  responsabilità previsto per le ipotesi di diffamazione</strong> a mezzo  stampa o radiotelevisione.<br />
A nulla, sotto questo profilo, sembrano  essere valsi gli sforzi di quanti, negli ultimi anni, hanno tentato di  evidenziare come non tutti i prodotti informativi online meritino di  essere equiparati a giornali o telegiornale.</p>
<p>Si tratta di un  approccio inammissibile che non tiene in nessun conto della multiforme  ed eterogenea realtà telematica e che mescola in un unico grande  calderone liberticida blog, piattaforme di UGC, siti internet di  dimensione amatoriale e decine di altri contenitori telematici che  hanno, sin qui, rappresentato una preziosa forma di attuazione della  libertà di informazione del pensiero.<br />
Ci sarebbe molto altro da dire  ma, per ora, mi sembra importante iniziare a discutere di questa nuova  iniziativa legislativa per non dover, in un futuro prossimo, ritrovarci a  raccontare che c&#8217;era una volta la libertà di informazione in Rete.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><a href="http://punto-informatico.it/2709918/PI/Commenti/era-una-volta-liberta-informazione-rete.aspx" target="_blank"><em>punto-informatico</em></a></em></p>
<p style="text-align: justify;">[wordbay]“usb”[/wordbay]</p>
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